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STATUTO SOCIALE Denominazione - sede - scopo - colori sociali 1. Costituzione e sede E' costituita l'associazione denominata “ GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO associazione sportiva dilettantistica”, con sede in Milano Via Muggiano n° 14; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 2. Carattere dell'associazione L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi, nonchè all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. 3. Durata dell'associazione La durata dell'associazione è illimitata. 4. Scopi dell'associazione L'associazione ha come oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonchè la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.G.C.I., e dei suoi organi, nonchè delle norme delle federazioni sportive cui l'associazione intende aderire. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) diffondere la pratica nei diversi campi sportivi; b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani; c) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche, sia nell'ambito sociale sia fuori sede. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere. E' espressamente esclusa ogni attività professionistica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 5. Colori sociali Il colore sociale è il granata. Soci 6. Requisiti dei soci Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli delle presente associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari. le modalità di iscrizione all'associazione, sono previste nell'apposito regolamento predisposto del consiglio direttivo. L'elenco dei soci dell'associazione, è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci. 7. Ammissione dei soci L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorreranno dal 1 giugno dell'anno in cui la domanda è accolta. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 8. Categorie dei soci Le categorie dei soci sono le seguenti • Soci onorari : coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'associazione. Gli atleti regolarmente tesserati per l'associazione, sono considerati soci onorari. • Soci fondatori : coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione. • Soci ordinari : coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'associazione. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione. 9. Dovere dei soci L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. 10. Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; • per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; • per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, a tale scopo il consiglio direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci; • per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. 11. Organi dell'associazione Organi dell'associazione sono: • l'assemblea generale dei soci; • il consigli direttivo; • il presidente; • il comitato di garanzia; • il collegio dei revisore dei conti; • il segretario generale. Assemblea 12. Partecipazione all'assemblea L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria: • per decisione del consiglio direttivo; • per richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci. 13. Convocazione dell'assemblea Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione, a cura della presidenza, di avviso nella bacheca sociale presso la sede; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. 14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del comitato di garanzia e se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere i verbali dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito ad una seconda votazione. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 15. Forma di votazione dell'assemblea L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del presidente, e per decisioni di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. 16. Compiti dell'assemblea All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo; • eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i membri del comitato di garanzia, i revisori dei conti, il segretario generale; • fissare, per proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali per i ritardati versamenti; • deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; • approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia; in sede straordinaria • deliberare sullo scioglimento dell'associazione; • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia. Consiglio direttivo 17. Compito del consiglio direttivo Il consiglio direttivo è responsabile, verso l'assemblea dei soci, della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di: • deliberare su questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza; • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente e da qualsiasi componente del consiglio direttivo; • precedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; • in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; • deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci; • deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ed enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; • di nominare il vice presidente; • di redigere l'eventuale regolamento interno. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 18. Composizione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo è composto da 5 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il consiglio direttivo deve essere composto da soci. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli delle assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od ogni altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statuario. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del consigli direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata del consiglio. 19. Riunioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo, le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia o altri, i quali svolgeranno solo funzioni consultive. Presidente 20. Compiti del presidente Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardo dei soci sia dei terzi. Il presidente sovrintende, in particolare, l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso in cui il presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso è sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente. 21 Elezioni del presidente Il presidente è eletto dell'assemblea dei soci, e dura in carica per un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o d'impedimento grave, tale giudicato del consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente. Comitato di garanzia 22. Compiti del comitato di garanzia Il comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni, ed il rispetto delle norme del presente statuto. Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione d'eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'associazione ed i soci ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili. Il comitato di garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento delle gestione. I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 23. Elezioni del comitato di garanzia I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a sette, e sono nominati dall'assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci fondatori ed onorari. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od ogni altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il comitato potrà nominare per cooptazione, e sempre fra i soci fondatori ed onorari, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. Il comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del consiglio direttivo. Il comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca, e comunque non meno di una volta ogni semestre, oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri. Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo, e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive. Revisori dei conti 24. Compiti dei revisori dei conti Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea, relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo. I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. 25. Elezioni dei revisori dei conti I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre, e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soci avuto riguardo alla loro competenza. Segretario generale e uffici segreteria 26. Segretario generale dell'associazione Il segretario generale dell'associazione è nominato dell'assemblea dei soci per un triennio tra i soci dell'associazione. Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea. Allo stesso è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consultivo e preventivo. Finanze e patrimonio 27. Patrimonio dell'associazione Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. 28. Entrate dell'associazione Le entrate dell'associazione sono costituite da: • dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria; • dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria, per proposta del consiglio direttivo; • da eventuali contributi straordinari, deliberati dell'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; • da versamenti volontari degli associati; • da contributi del CONI, della F.I.G.C., da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; • da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. I contributi ordinari devono essere versati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. 29. Destinazione del patrimonio sociale All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 30. Durata del periodo di contribuzione I contributi sociali sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. 31. Diritti dei soci al patrimonio sociale L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' in ogni modo facoltà degli aderenti all'associazione, di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originali ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale, possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono in ogni modo a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripartibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Norme finali e generali 32. Esercizi sociali L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'assemblea. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione, è affidata al segretario generale
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